TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 27.
(Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni).

Art. 27.
(Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni).

      1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

      1. Identico.

      2. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.       2. Identico.
        2-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione, ai sensi del comma 2-ter del presente articolo, del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, ovvero alla soppressione dei medesimi consorzi con le modalità di cui al comma 2-quater e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2-quinquies del presente articolo.
        2-ter. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al comma 2-bis deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        2-quater. In alternativa a quanto previsto dal comma 2-ter ed entro lo stesso

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  termine di cui al comma 2-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere alla soppressione dei consorzi di bonifica di cui al medesimo comma 2-bis. In tal caso le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale, sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, alle province è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attività. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-quinquies, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo State, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        2-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.
      3. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio delle rispettive       3. Identico.

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prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1o luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i princìpi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

          a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i princìpi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

          b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

        3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2008.

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Art. 27-bis.
(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).
 

      1. All'articolo 5 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti»;

 

          b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari»;

 

          c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

 

      «6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del comma 6 (L)»;

 

          d) i commi 7 e 9 sono abrogati.


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